Decreto Legislativo del 2007 numero 169 art. 12


MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO I, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. Nella rubrica dell'articolo 160 la parola «Condizioni» è sostituita dalla parola «Presupposti».
2. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.».
3. All'articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.»;
b) dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente:
«La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero».
4. L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 162 (Inammissibilità della proposta). - Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato.».
5. All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole «verificata la completezza e la regolarità della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo,»;
b) al secondo comma, n. 4), le parole: «che si presume necessaria per l'intera procedura» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma»;
c) al terzo comma, le parole «quarto comma», sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».
6. All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17».

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