Decreto Legislativo del 2007 numero 169 art. 14


MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO III, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). - Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2007 numero 169 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti