Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 5


MODIFICHE ALLA PARTE II, TITOLO II, CAPO III, DEL TUF
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alla Banca d'Italia e» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «la Banca d'Italia e» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole: «siano state informate» sono sostituite dalle seguenti: «sia stata informata»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.».
2. All'articolo 28 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera b), dopo le parole: «nello Stato d'origine dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita»;
b) al comma 2, dopo le parole: «a svolgere i servizi» sono inserite le seguenti: «e le attivita»;
c) al comma 3, dopo le parole: «i servizi» sono inserite le seguenti: «e le attivita».
3. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.».

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