Decreto Legislativo del 2006 numero 303 art. 3


MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
1. L'articolo 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», è modificato come segue:
a) alla lettera t), le parole: «; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «incluso il collocamento tramite soggetti abilitati»;
b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;»;
c) dopo la lettera w) è aggiunta, in fine, la seguente:
«w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».
2. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
3. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al collocamento di prodotti finanziari nonchè alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario».
4. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «nonchè, in quanto compatibili» sono sostituite dalla seguente: «e».
5. Al comma 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.».
6. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),» sono soppresse.
7. L'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «e di esclusione è sospesa finchè non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonchè delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finchè non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonchè per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni»;
b) al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «e di esclusione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo,»;
c) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «in suo possesso» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria».
8. L'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 100-bis.
Circolazione dei prodotti finanziari
1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.
2. Si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.».
9. L'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) alla rubrica, la parola: «azioni» è sostituita dalle seguenti: «strumenti finanziari»;
b) al comma 1, le parole: «azioni o» sono soppresse;
c) al comma 1, dopo le parole: «sono approvati dall'assemblea», è inserita la seguente: «ordinaria»;
d) al comma 1, le parole: «Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti» sono sostituite dalle seguenti: «Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti»;
e) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;»;
f) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
«b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano;»;
g) al comma 2, la parola: «anche» è sostituita dalle seguenti: «agli emittenti quotati e»;
h) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza.».
10. L'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) alla rubrica, le parole: «Riesame delle» sono sostituite dalle seguenti: «Controllo sulle»;
b) al comma 1 dopo le parole: «La Consob stabilisce con regolamento» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria,» e le parole: «riesame periodico delle» sono sostituite dalle seguenti: «controllo dalla stessa effettuato sulle».
11. L'articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) alla rubrica, le parole: «Vigilanza sull'informazione» sono sostituite dalla seguente: «Informazione»;
b) al comma 1 le parole: «, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione» sono soppresse.
12. Al comma 1 dell'articolo 139 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni» sono soppresse.
13. L'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1, la parola: «membri» è sostituita dalla seguente: «componenti»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse»;
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 3, la parola: «membri» è sostituita dalla seguente: «componenti»;
e) al comma 3, le parole: «la lista risultata prima per numero di voti» sono sostituite dalle seguenti: «i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti»;
f) al comma 3, la parola: «membro» è sostituita dalla seguente: «componente»;
g) al comma 4, le parole: «qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve» sono sostituite dalle seguenti: «almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono»;
h) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.».
14. Il comma 2 dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) dopo le parole: «per l'elezione» sono inserite le seguenti: «, con voto di lista,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti».
15. L'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «Lo statuto prevede» sono inserite le seguenti: «i requisiti di professionalità e»;
b) al comma 2, le parole: «previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale»;
c) al comma 2, le parole: «del direttore generale e» sono soppresse;
d) al comma 2, le parole: «al vero» sono sostituite dalle seguenti: «alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili»;
e) al comma 3, la parola: «predisposizione» è sostituita dalla seguente: «formazione»;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il consiglio di amministrazione vigila affinchè il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonchè sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.»;
g) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonchè la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.».
16. L'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «su proposta motivata dell'organo di controllo»;
b) al comma 1, le parole: «determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo»;
c) al comma 2, le parole: «previo parere dell'organo di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta motivata dell'organo di controllo»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione.».
17. L'articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1-ter, lettera i), dopo le parole: «anche di consulenza,» sono inserite le seguenti: «inclusa quella legale,»;
b) al comma 1-quater, le parole: «relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente» sono sostituite dalle seguenti: «neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere nè continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni»;
c) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93.».
18. Il comma 1 dell'art. 162 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) dopo le parole: «La Consob vigila» sono inserite le seguenti: «sull'organizzazione e»;
b) le parole: «Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione.» sono sostituite dalle seguenti: «Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 1974, N.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.».
19. All'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dell'articolo 195» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 187-septies».
20. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «24, comma 1; 25;» sono inserite le seguenti: «25-bis, commi 1 e 2;».
21. All'articolo 192-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi,» sono soppresse.
22. Il comma 1 dell'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) le parole: «previste dagli articoli 113, 114 e 115» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis»;
b) le parole: «Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3.» sono soppresse.

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