Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 21


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 137 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. L'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 137. - 1. È punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.
2. È punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma.
3. È punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.».

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