Decreto Legislativo del 2006 numero 159 art. 9


MODIFICA ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza, integrità e immodificabilità».
2. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.» è sostituito dal seguente: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».

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