Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 16


AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. Per i piani e programmi di cui all'articolo 15, prima dell'avvio del procedimento di approvazione il piano o programma adottato o comunque proposto deve essere inoltrato, corredato dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai Ministero per i beni e le attività culturali, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 e agli altri Ministeri eventualmente interessati.
2. Per i piani e programmi di cui all'articolo 15, prima dell'avvio del procedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica; alle regioni deve essere inviata anche copia integrale della proposta di piano o programma e del rapporto ambientale.
3. La notizia degli avvenuti depositi ed invii deve essere pubblicata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 3.
4. Nelle fasi di cui agli articoli 19 e 20, se esperite, e comunque all'avvio dell'istruttoria, in ragione delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto ed anche su istanza del proponente, possono essere fissate specifiche e diverse modalità di pubblicazione e di informazione, a seconda dei casi, integrando o semplificando quelle di cui ai commi 2 e 3. Qualora tali modifiche vengano disposte in sede di istruttoria e comportino il rinnovo dell'avviso a mezzo stampa di cui al comma 3, tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla pubblicazione del nuovo annuncio.

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