MONITORAGGIO 1. Le autorità preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
2. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.
3. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.