Decreto Legislativo del 2006 numero 140 art. 20


INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 144-BIS NEL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
1. Dopo l'articolo 144 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, è inserito il seguente:
«Art. 144-bis (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 140 art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti