Decreto Legislativo del 2005 numero 101 art. 5


CAPO II Norme in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (INTERVENTI PER FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE)
1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.».

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