abrogato DEFINIZIONI [1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
b) «amministrazioni interessate» indica le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
c) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
d) «testo unico bancario» indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
e) «testo unico dell'intermediazione finanziaria» indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) «legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)