Decreto Legislativo del 2003 numero 276 art. 75


TITOLO VIII Procedure di certificazione - CAPO I Certificazione dei contratti di lavoro - (FINALITA')

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.
(Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 30, comma 4, L. 4 novembre 2010, n. 183)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2003 numero 276 art. 75"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti