Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 36


SEDE SECONDARIA DI SOCIETA'
1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'àmbito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.
4. Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente.

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