Decreto Legislativo del 2001 numero 467 art. 15


abrogato INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO O DI BLOCCO
[1. Nell'articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «o dell'articolo 29, commi 4 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),»].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

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