Decreto Legislativo del 2001 numero 467 art. 10


abrogato SEMPLIFICAZIONE E GARANZIE PER I TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI ALL'ESTERO
[1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1».
2. Nell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole da: «ovvero,» fino alla fine del periodo sono soppresse.
3. Nell'articolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate».
4. Nell'articolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inserite in fine le seguenti parole: «, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995»].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

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