Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 24


ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della citta' metropolitana.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 24"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti