Decreto Legislativo del 1998 numero 427 art. 12


abrogato SANZIONI
[1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c) n. 1, d), n. 2 e n. 3, e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
(Comma così modificato dal'art. 10 legge 39/02).
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.]
(D. Lgs. abrogato dall'art. 146 del D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

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