Decreto Legislativo del 1998 numero 286 art. 32


DISPOSIZIONI CONCERNENTI MINORI AFFIDATI AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. v), n. 1), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’ art. 10, comma 1, lett. c), L. 7 luglio 2016, n. 122)
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’ articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
(Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. v), n. 2), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
(Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189)
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
(Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189)

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