Decreto Legislativo del 1998 numero 286 art. 11


POTENZIAMENTO E COORDINAMENTO DEI CONTROLLI DI FRONTIERA
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva
competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di
Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
(Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 30 luglio 2002, n. 189)
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'àmbito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per
il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre
province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e
militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati,
e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per
migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
(Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 19
ottobre 1998, n. 380)
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi
straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni
mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri
servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente.
(Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 19
ottobre 1998, n. 380)
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'àmbito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione,
nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano.
(Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre
mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito (44).
(Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 19
ottobre 1998, n. 380)

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