Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 95-septies


APPLICAZIONE

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.
(La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 95-septies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti