Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 7


SEGRETO D'UFFICIO E COLLABORAZIONE TRA AUTORITA'

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
(Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
(Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.
(Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
(Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
(Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.
(Gli attuali commi da 5 a 10 hanno sostituito gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti