Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 40-bis


CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.
(Comma così modificato prima dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 27-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, e poi dal numero 1) della lettera a) del comma 5-quinquiesdecies dell'art. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44)
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.
(Comma così modificato prima dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 27-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, e poi dal numero 2) della lettera a) del comma 5-quinquiesdecies dell'art. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44)
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 8 dell’art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
(Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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