Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 4


BANCA D'ITALIA

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, a decorrere dal 13 gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 dello stesso decreto)
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

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