Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 29


SEZIONE I Banche popolari (NORME GENERALI)

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
(Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del comma 3 dello stesso art. 4, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro)
2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33)
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33)
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33)
[3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.
(Comma così sostituito dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33)
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

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