Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 1


DEFINIZIONI

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;
(Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto)
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
(Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto)
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
m) «Ministro dell'economia e delle finanze » indica il Ministro dell'economia e delle finanze.
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;
(Numero così sostituito dal comma 1 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
(Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001)
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;
(Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001)
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
(Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
h-quinquies) [«partecipazioni rilevanti»: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società];
(Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e soppressa dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);
(Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
(Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)
h-octies) «succursale di un istituto di pagamento»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell’istituto di pagamento.
(Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.
(Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
(Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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