Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 21


abrogato SANZIONI - IMPOSTA SUPPLETTIVA. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO
[1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 , e successive modificazioni.
2. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva.
3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite].
(Abrogato dall'art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549)

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