Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 37-bis


SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE SEGNALAZIONI A SOFFERENZA ALLA CENTRALE DEI RISCHI E AI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

1. Fino al 31 gennaio 2021, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
(Comma così modificato dall’ art. 65, comma 4, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126)
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 37-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti