Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 31


POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne anche in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(Comma modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 163-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)
2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)

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