Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 27-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI AGLI ASSISTITI

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.
(Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’ art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, e, successivamente, l’ art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)

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