Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 18-bis


SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CANONI PER L'USO DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO

1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 18-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti