Decreto Legge del 2015 numero 83 art. 18-bis


DISPOSIZIONI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLA MAGISTRATURA ONORARIA

1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)

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