Decreto Legge del 2015 numero 3 art. 6


PRESTITO INDIRETTO PER INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI

1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: “organismi di investimento collettivo” a “n. 917” sono sostituite dalle seguenti: “investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti”.

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