Decreto Legge del 2014 numero 91 art. 1-bis


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.
3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è abrogato.
5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole: «presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»;
b) il settimo comma è abrogato.
8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 2. - 1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)».
10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.
12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
14. Le organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti alla proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.
15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano» è sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»;
b) all'articolo 54, comma 11, la parola: «apponga» è sostituita dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con».
16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)

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