Decreto Legge del 2013 numero 145 art. 5


MISURE PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ED IN MATERIA DI FACILITAZIONE DELL'INGRESSO E DEL SOGGIORNO IN ITALIA PER START-UP INNOVATIVE, RICERCA E STUDIO

1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
(Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)
1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.
(Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» è aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.».
2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)
3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole: “e agroalimentari” sono sostituite dalle seguenti: “, agroalimentari, agricole e ittiche”;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)
b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
c) al comma 6, dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)
4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.
5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.
7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
7-bis. Nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286.
(Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 9, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo»;
(Lettera premessa dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)
a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;
c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;
d) all'articolo 27-quater comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» è soppressa;
f) il comma 4 dell'articolo 39 è abrogato.
9. Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)
9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9:
1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» è aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.».
3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole»;
b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE».
4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.
5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.
7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;
c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;
d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» è soppressa;
f) il comma 4 dell'articolo 39 è abrogato.
9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2013 numero 145 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti