Decreto Legge del 2013 numero 102 art. 9


INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».
2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:
a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011;
b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013-2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.
3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.
5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)
6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese.
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)
b) al comma 6, primo periodo, le parole: "Le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni";
c) al comma 6, le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti".
7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)
8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:
"Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.".
9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:
"450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi.".
9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)
9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)
9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 28 ottobre 2013, n. 124:
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».
2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:
a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011;
b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013-2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.
3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.
5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.
6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.
5-bis. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011.
5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-bis si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
b) al comma 6, primo periodo, le parole: "Le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni";
c) al comma 6, le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti".
7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo è incrementato al 50 per cento.
8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:
"Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.".
9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:
"450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi.".]

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