Elenco dei capitoli
ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 2. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazione private). (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività. 6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) [7. Sono altresì attribuite all'IVARP le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).] (Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) [8. Le competenze già affidate alla COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.] (Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) [9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.] (Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 10. Sono organi dell'IVASS: (Alinea così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) a) il Presidente; b) il Consiglio; c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d’Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 11. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d’Italia. 12. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio. 13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d’Italia. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVASS. In particolare il Consiglio: - adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS; - delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; - adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti; - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; - esamina ed approva il bilancio; - esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto. 17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio della Banca d’Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 18. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo. 20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo. 21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale. 23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVASS sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS è deliberato dal Direttorio della Banca d’Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'IVASS, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVASS e in particolare: - stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto; - prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio; - disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13; - definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali; - definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza; - stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; - definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d’Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d’Italia; - definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d’Italia predispone lo Statuto dell'IVASS. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, il Commissario straordinario decade automaticamente dalle funzioni. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 35. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 35 e 36. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVASS. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 40. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) [41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro dall'art. 4, comma 3, lett. b), ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche complementari.] (Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa. (Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) 43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135)