Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 38-ter


INSERIMENTO DELL'ENERGIA GEOTERMICA TRA LE FONTI ENERGETICHE STRATEGICHE

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)

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