Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 11


DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
(Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
(L'art. 11, comma 13-ter, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha interpretato il presente comma nel senso che esso è applicabile anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi)
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis)
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(Comma inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis)
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134:
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.]

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