Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 61-bis


PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLA RETE LOGISTICA NAZIONALE

1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

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