Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 27-quater


ORGANI DELLE FONDAZIONI BANCARIE

1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «prevedendo modalità di designazione e di nomina» sono inserite le seguenti: «, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,» e dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

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