Decreto Legge del 2011 numero 34 art. 4


MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d'uso.
(Comma così modificato dall'art. 25, comma 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)

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