Decreto Legge del 2011 numero 216 art. 4


PROROGA TERMINI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ODI
1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14:
1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano". ]

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