Decreto Legge del 2011 numero 216 art. 11-bis


PROROGA IN MATERIA DI IMPIANTI FUNIVIARI

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: «due anni - articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni». Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: « articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario».
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14)

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