Decreto Legge del 2011 numero 216 art. 29-bis


LIQUIDAZIONE DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA E IN LUCANIA

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2012»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14)

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