Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 29-bis


INTRODUZIONE DELL’IMPIEGO DI SOFTWARE LIBERO NEGLI UFFICI PUBBLICI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La lettera d) del comma 1 dell’ articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:
«d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)

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