Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 14-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI COMUNI

1. All’ articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all’alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;
2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’ articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse;
3) il numero 2) è abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)

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