Decreto Legge del 2009 numero 194 art. 8


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA AMBIENTALE
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».
3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette anni».
(Comma inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».
4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)

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