Decreto Legge del 2009 numero 194 art. 6


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA SANITARIA
1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è inserito il seguente: «1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2009 numero 194 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti