Decreto Legge del 2008 numero 93 art. 5


COPERTURA FINANZIARIA
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 869 milioni di euro per l'anno 2008, 725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
2-bis. Nel fondo di cui al comma 2 confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010.
(Comma inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
[3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione di ciascuno stato di previsione per missioni e per programmi, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.]
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, e, successivamente, abrogato dall'art. 60, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133)
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo, pari a 2.464 milioni di euro, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
(Alinea così sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 995,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
e) quanto a 234,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 44,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
(omissis)
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:
(omissis)
9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
[a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;]
(Lettera abrogata dall'art. 63, comma 13-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133)
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro»;
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;
5-bis) il comma 255 è sostituito dal seguente:
«255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010.»;
(Numero inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
5-ter) al comma 278, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;
(Numero inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;
11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
12) il comma 519 è sostituito dal seguente:
«519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010»;
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:
«1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.
10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 983, le parole: «A decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
b) al comma 1267, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008»;
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
11-bis. Gli importi riferiti all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti Spa procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al citato comma 361, come rideterminate in attuazione del presente comma.
(Comma inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126)
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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