Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 56


DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

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